Atto costitutivo


Con la presente scrittura privata, i sottoscritti: AGOSTEO Ugo, CALAMARI Giorgio, CARBONE Massimo, DENTI Mario, DI NOTO Franca, EPIFANI Mario, EPIFANI Milena, FREGOSI Mario, GERACITANO Silvano, GILARDI Mariagrazia, GUALCO Fulvio, GUIDO Antonio, MARRONE Giuseppe, MASSARA Gian Battista, MILANTI Paolo, MISLEY Enrico, NETO Angela, PERRONI Lucia, PESCIA Stefano Paolo, SCORZA Carlo, SENTONI Alessandro, TRIGGIANI Nicola, VIGLINO Sandro Massimo, VIGNA Sergio, VIVIANO Matteo; convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra i sottoscritti è costituita una Associazione a fini culturali, denominata “L’EUROPA CHE VOGLIAMO”, con sede in Genova, via Assarotti 4/1. (*)

2) L’Associazione è retta dallo Statuto che -previa sottoscrizione in segno di accettazione- si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Fino al 31 dicembre 2000 a far parte del Consiglio Direttivo sono chiamati: Matteo VIVIANO (Presidente), Sandro Massimo VIGLINO (Vicepresidente), Giorgio CALAMARI (Segretario), Milena EPIFANI (Tesoriere), Massimo CARBONE, Mario DENTI, Mario FREGOSI, Enrico MISLEY e Stefano Paolo PESCIA.

4) Fino al 31 dicembre 2000 a far parte del Collegio dei Revisori sono chiamati: Antonio GUIDO (Presidente), Fulvio GUALCO e Angela NETO.

5) Sarà compito del Presidente convocare entro il termine di sei mesi da oggi l’Assemblea dell’Associazione per l’elezione degli organi amministrativi e di controllo a norma e statuto.

Genova, 31 luglio 2000

Statuto


Denominazione, sede e scopo

Art. 1 – E’, costituita l’Associazione culturale denominata “L’EUROPA CHE VOGLIAMO”.

Art. 2 – Essa ha sede in Genova, via Assarotti 4/1 (*).

Art. 3 – L’Associazione, senza fini di lucro, persegue finalità di promozione culturale con lo scopo specifico di:
a) contribuire alla diffusione di informazioni e allo sviluppo di iniziative di analisi delle scelte che maturano nell’ambito degli organi dell’Unione Europea e, in generale, nella realtà europea e internazionale;
b) contribuire all’approfondimento culturale di tematiche e problemi inerenti la realtà economica, sociale e politica della Liguria e del Nord Italia con particolare attenzione al rapporto tra realtà regionale e integrazione europea, anche attraverso il confronto con persone impegnate nei diversi ambiti professionali e politici;
c) svolgere attività politico-culturale sul territorio ligure.
L’Associazione si propone, pertanto, l’organizzazione, la promozione e la realizzazione -anche in concorso con altre realtà associative od enti- di studi e ricerche, di convegni, di audizioni, di attività formative, editoriali e multimediali di ogni tipo e di sportello.
L’Associazione potrà, inoltre:

  • svolgere iniziative specifiche su richiesta e su commissione di propri associati;
  • assistere gli associati nell’individuazione di interlocutori presso le Istituzioni comunitarie, istituendo anche presso di esse, eventualmente, propri uffici;
  • studiare soluzioni a specifici problemi che gli associati possano incontrare nello svolgimento della propria attività, in relazione alle normative comunitarie e alla legislazione regionale;
  • promuovere iniziative su temi anche solo indirettamente riconducibili a normative comunitarie e regionali, specie ove collegate ai “diritti di cittadinanza”;
  • promuovere iniziative di confronto e di dibattito con amministratori locali e regionali della Liguria e del Nord Italia e con parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio ligure e del Nord Italia;
  • operare in collaborazione con altre realtà associative od enti su iniziative di formazione e informazione;
  • stipulare convenzioni per la gestione di servizi, anche di natura amministrativa;
  • collaborare all’attività di parlamentari soci, con particolare riferimento alla gestione dell’indennità di assistenza e segreteria.

    Patrimonio ed esercizi sociali

    Art. 4 – Per le obbligazioni regolarmente assunte in nome e per conto dell’Associazione dalle persone che la rappresentano, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
    Il fondo comune è inizialmente costituito dai contributi dei soci fondatori ed è incrementato o decrementato -al termine di ciascun esercizio- dall’avanzo o dal disavanzo di ciascuna gestione annuale.

    Le entrate dell’Associazione sono costituite:
    a) dalle quote associative;
    b) dai contributi straordinari di persone fisiche e giuridiche. Enti e Associazioni che intendono riconoscere o favorire l’attività dell’Associazione;
    c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
    d) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
    e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

    Art. 5 – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio -predisposti dal Consiglio Direttivo- verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

    Soci

    Art. 6 – Sono soci le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo ed in regola col versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio medesimo.
    Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto 16 (sedici) anni d’età e le persone giuridiche che ne condividano le finalità.
    Le persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso il proprio legale rappresentante, o persona espressamente delegata dallo stesso, ed hanno diritto di esprimere un solo voto.

    Art. 7 – I soci hanno diritto a frequentare i locali sociali e di fruire dei servizi dell’Associazione.

    Art. 8 – I soci possono dar vita a gruppi di lavoro specifici sia territoriali che tematici.

    Art. 9 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza o indegnità.
    I soci che non avranno versato la quota associativa entro 4 (quattro) mesi dall’inizio dell’anno sono considerati decaduti dall’Associazione.
    Il Consiglio Direttivo prende atto dello stato delle adesioni nella prima riunione successiva a tale scadenza.
    L’indegnità è sancita dall’Assemblea dei soci.

    Amministrazione

    Art. 10 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri, determinato dall’Assemblea.
    I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i soci, durano in carica 2 (due) anni e sono revocabili in ogni tempo anche senza giustificato motivo.
    In caso di decesso, dimissioni o revoca di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione potrà procedere alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
    Tutte le cariche associative sono gratuite.

    Art. 11- Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

    Art. 12 – II Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo ed all’ammontare della quota associativa.
    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età dei presenti.
    Delle riunioni viene redatto -su apposito libro- il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne ha fatto le veci.

    Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
    Tuttavia, l’esecuzione delle deliberazioni e la gestione degli aspetti economici e amministrativi dell’attività dell’Associazione vengono integralmente delegate al Presidente, cui competono, pertanto, tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
    Il Consiglio Direttivo -su proposta del Tesoriere- procede:

  • alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare all’Assemblea per l’approvazione;
  • all’eventuale assunzione di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione.Art. 14 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

    Assemblea

    Art. 15 – I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo:

  • almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, con comunicazione scritta -anche mediante affissione dell’avviso di convocazione nella sede sociale- almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato;
  • su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci, a sensi dell’art. 20,2° comma cod. civ.
    Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente ed in regola col pagamento della quota associativa dell’anno in corso.
    Non sono ammesse deleghe.
    L’Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei soci presenti.
    L’Assemblea può tenersi anche in locali diversi da- quelli della sede sociale.Art 16 – L’Assemblea delibera:
  • sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
  • sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
  • sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
  • sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo;
  • sulla costituzione dei gruppi di lavoro, sulla loro formalizzazione e sulle relazioni periodiche;
  • su tutto quant’altro demandatele per legge o per statuto.Art. 17 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina un proprio Presidente.
    Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e -ove lo ritenga- 2 (due) scrutatori.
    Delle riunioni viene redatto -su apposito libro- il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Assemblea.

    Collegio dei Revisori

    Art. 18 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti ogni due anni dall’Assemblea.
    I Revisori hanno il compito:

  • di accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
  • di redigere una relazione sui bilanci annuali;
  • di accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale;
  • di procedere -a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento- anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

    Scioglimento

    Art. 19 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

    Controversie

    Art. 20 – Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno deferite -in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione- a un collegio di 3 (tre) arbitri scelti dalle parti in controversia o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova.
    Essi giudicheranno, come amichevoli compositori, secondo equità e il loro lodo sarà definitivo e inappellabile.

    Genova, 31 luglio 2000

 

(*) L’Associazione “L’EUROPA CHE VOGLIAMO” avrà sede in Via Assarotti 4/11A, Genova, a partire dal giorno 01/08/2018.
(*) L’Associazione “L’EUROPA CHE VOGLIAMO” avrà sede in Via Assarotti 4/15, Genova, a partire dal giorno 01/10/2022.